STATUTO DELIBERATO NEL MARZO 2010
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Art. 1
Costituzione, denominazione, sede e durata
1. E’ costituito un Gruppo Storico denominato Gruppo Storico “MILITARIA 1848-1918”, abbreviabile in gruppo Storico “MILITARIA”, di seguito denominato per brevità “Gruppo Storico”.
2. Il Gruppo Storico è composto unicamente da volontari ed opera nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge 261/91 sul Volontariato.
3. Il Gruppo Storico ha sede legale in Torino. Il trasferimento della sede legale, deliberata dall’organo competente ai sensi dell’art. 9, non comporta modifica statutaria, se avviene all’interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 60 giorni dal verificarsi dell’evento agli enti gestori di
pubblici Registri presso i quali l’organizzazione è iscritta.
4. La durata del Gruppo Storico è a tempo indeterminato, salvo anticipato scioglimento.
Art. 2
Scopi e finalità
1. Il Gruppo Storico ha struttura democratica, non ha finalità di lucro ed è apartitico, apolitico ed aconfessionale.
2. Il Gruppo Storico, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, ha per scopi e finalità Sociali lo svolgimento di attività volte alla ricerca ed alla valorizzazione della memoria storico culturale attinente la Storia del Risorgimento Italiano, con particolare attenzione al ruolo svolto dalla Città di Torino e dalla Regione Piemonte in un così importante periodo della Storia nazionale. In particolare il Gruppo Storico intende rivalutare il ruolo svolto dalle componenti popolari, maschili e femminili, andando oltre la Storia scritta da Re, generali, politici, scendendo nella Storia scritta, giorno dopo giorno, da uomini e donne del popolo che, con indosso un uniforme o a casa ad educare i figli ed a crescere una famiglia, affrontavano i cambiamenti che i venti di libertà e democrazia portavano in Italia. Il Gruppo Storico si propone tra l’altro di promuovere e/o partecipare alle manifestazioni, animazioni, rievocazioni e studi di carattere storico culturale, che sono il mezzo più immediato attraverso il quale divulgare la propria Storia con evidenti legami con la Storia Piemontese, Nazionale ed Europea.
3. In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell’intento di agire in favore di tutta la collettività, il Gruppo Storico si propone di promuovere e di realizzare ricerche, studi, manifestazioni, pubblicazioni, audiovisivi, corsi, conferenze, visite o quant’altro si ritenga adatto a concretizzare gli scopi e le finalità Sociali, anche in collaborazione con enti ed organismi, pubblici e privati, italiani, stranieri e sopranazionali. Il Gruppo Storico intende altresì partecipare ad iniziative e raccolte fondi per scopi benefici.
4. Per il perseguimento delle sue finalità ed agli effetti della migliore funzionalità organizzativa, il Gruppo Storico può aderire ad altre Associazioni, Confederazioni, Coordinamenti, Istituzioni (purché ne siano riscontrate e garantite le affinità) e stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati.
5. Le attività di cui sopra sono svolte dal Gruppo Storico prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri Soci.
6. Le prestazioni dei Soci non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai Soci possono solo essere rimborsate dal Gruppo Storico le spese vive effettivamente sostenute per la prestazione fornita, entro i limiti stabiliti preventivamente dal Consiglio Direttivo del Gruppo Storico.
7. L’attività del Gruppo Storico si svolge nell’ambito della Regione Piemonte.
Art. 3
Nuclei ed attività
1. In relazione agli scopi ed alle finalità enunciati all’art. 2 del presente statuto, il Gruppo Storico prevede nel suo ambito i seguenti e specifici nuclei di attività:
Ø collaborazione con Città di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte (capoluoghi, province) per la realizzazione/partecipazione ad attività di promozione della Storia locale, con un’attenzione particolare al periodo risorgimentale italiano;
Ø ricerche sulla cultura della Regione Piemonte e sue influenze nei confronti della cultura nazionale, nel periodo risorgimentale;
Ø individuazione e coinvolgimento nelle attività del Gruppo Storico di minoranze linguistiche, culturali e religiose originali della Regione Piemonte e studio delle loro influenze e partecipazione ai moti dell’Unità nazionale;
Ø produzione di testi, relazioni, conferenze, video attinenti la cultura della
Regione Piemonte;
Ø realizzazione e gestione di un sito internet per la promozione del Gruppo
Storico e delle attività svolte e programmate;
Ø individuazione e coinvolgimento di altri gruppi operanti in Italia ed all’estero che operano con le medesime finalità e modalità di impegno, in un’ottica di scambio di sinergie, con un miglior impiego delle potenzialità.
Art. 4
Patrimonio e risorse economiche
1. Il patrimonio del Gruppo Storico durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:
a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà del Gruppo Storico;
b) da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti al Gruppo Storico c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.
2. Il Gruppo Storico trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:
a. quote associative e contributi degli aderenti;
b. contributi di privati;
c. contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d. contributi di organismi internazionali;
e. donazioni e lasciti testamentari;
f. rimborsi derivanti da convenzioni;
g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
3. L’esercizio sociale del Gruppo Storico ha inizio e termine rispettivamente il 1º Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio (consuntivo e preventivo) e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei Soci entro il mese di marzo dell’anno successivo. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede del Gruppo Storico, almeno 15 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni Socio.
4. E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
5. E’ fatto divieto di dividere tra i Soci, anche in forme indirette, gli eventuali proventi derivanti dall’attività del Gruppo Storico.
Art. 5
Soci
1. Il numero dei Soci è illimitato. Possono fare parte del Gruppo Storico oltre i Soci fondatori, tutti coloro che condividono gli scopi e le finalità del Gruppo Storico e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione ed al rispetto del regolamento.
2. L’adesione al Gruppo Storico è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 6.
Art. 6
Criteri di ammissione ed esclusione
1. L’ammissione di un nuovo Socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell’interessato con la quale si impegna di rispettare lo Statuto e ad osservare il regolamento e le deliberazioni adottate dagli organi del Gruppo Storico.
2. Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata per iscritto, è ammesso ricorso all’assemblea dei Soci.
3. Il ricorso all’assemblea dei Soci è ammesso entro 1 mese dal ricevimento della relativa comunicazione.
4. Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro Soci dopo che gli stessi avranno versato, la quota stabilita dall’’Assemblea. La qualità di Socio è intrasmissibile.
5. La qualità di Socio si perde:
a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Gruppo Storico;
b. b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi del Gruppo Storico e con il suo Regolamento;
c. per morosità dal mancato pagamento della quota annuale, trascorsi tre mesi all’eventuale sollecito scritto;
d. per causa di morte.
6. L’esclusione e la decadenza dei Soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.
7. La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all’interno del Gruppo Storico sia all’esterno per designazione o delega.
8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un Socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio del Gruppo Storico.
Art. 7
Diritti e Doveri dei Soci
1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita del Gruppo
Storico ed alla sua attività. In modo particolare:
a. i Soci hanno diritto:
o di partecipare a tutte le attività promosse dal Gruppo Storico;
o di eleggere gli organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
o di partecipare all’Assemblea dei Soci con diritto di voto.
b. I Soci sono obbligati:
o all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi Sociali;
o a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti del Gruppo Storico;
o al pagamento nei termini previsti della quota associativa annualmente stabilita dall’Assemblea dei Soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.
Art. 8
Organi dell’Associazione
1. Sono organi del Gruppo Storico:
o L’Assemblea dei Soci;
o Il Consiglio direttivo;
o Il Presidente.
Art. 9
Assemblea dei Soci
1. L’Assemblea dei Soci, l’organo sovrano del Gruppo Storico, regola l’attività dello stesso ed è composta da tutti i Soci.
2. Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
3. Ogni Socio dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro Socio, conferendo allo stesso delega scritta. Ogni Socio non può avere più di una delega.
4. L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano di età. In caso di necessità l’Assemblea può eleggere un segretario.
5. L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci aventi diritto di voto.
6. La convocazione è inoltrata per iscritto con 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest’ultima deve avere luogo con almeno 24 ore di distanza dalla prima
7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.
8. Le delibere assunte dall’assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell’Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
9. L’assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale oppure per lo scioglimento del Gruppo Storico. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Art. 10
Assemblea ordinaria dei soci
1. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza dei Soci presenti o rappresentati.
3. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio, entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
4. L’Assemblea ordinaria:
o approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
o nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
o ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
o delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
o delibera sull’esclusione dei Soci;
o può esprimersi sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi Soci;
o delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
o delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dal Gruppo Storico stesso.
5. Le deliberazioni assembleari devono essere pubblicate mediante l’affissione del relativo verbale all’albo della sede e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea.
Art. 11
Assemblea straordinaria dei soci
1. La convocazione dell’Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dagli artt. 9 e 10.
2. Per deliberare lo scioglimento del Gruppo Storico e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
3. L’Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell’atto costitutivo o dello statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.
Art. 12
Consiglio direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 7 (sette) nominati dall’Assemblea dei Soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l’;atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica per due anni e sono rieleggibili fino a un massimo di due mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l’Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i Soci del Gruppo Storico.
2. L’Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all’eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese del Gruppo Storico, ed in genere ogni atto contenente un’attribuzione o una diminuzione del patrimonio del Gruppo Storico; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.
5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.
6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l’Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell’intero organo.
7. Tutte le cariche del Gruppo Storico sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto del Gruppo Storico, entro il massimo stabilito dall’Assemblea.
8. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell’Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Gruppo Storico, fatti salvi quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all’Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:
o attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
o redige e presenta all’Assemblea il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la relazione di attività;
o delibera sulle domande di nuove adesioni;
o sottopone all’Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
o sottopone all’approvazione dell’Assemblea le quote sociali annue per i Soci e gli eventuali contributi straordinari;
o ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano i Soci o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
o determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per i Soci che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
o approva l’ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività del Gruppo Storico.
9. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
10. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
11. La convocazione è inoltrata per iscritto con 8 (otto) giorni di anticipo e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo la data e l’orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.
12. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.
Art. 13
Presidente
1. Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile fino a un massimo di 2 (due) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature: in questo caso può essere rieletto il Presidente uscente.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Gruppo Storico di fronte a terzi e in giudizio; cura l’;attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività del Gruppo Storico; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all’Assemblea; convoca e presiede l’Assemblea dei Soci.
3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest’ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.
Art. 16
Il Presidente onorario
1. Il Presidente Onorario può essere nominato dall’Assemblea per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore del Gruppo Storico.
2. Il Presidente Onorario è un Socio, che ha tutti i diritti e i doveri degli altri Soci del Gruppo Storico.
3. Al Presidente Onorario possono essere affidati dall’Assemblea incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con Enti e soggetti esterni.
Art. 17
Comitati Tecnici
1. Nell’ambito delle attività approvate dell’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipano i Soci o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, oppure con funzione consultiva in merito a progetti che il Gruppo Storico intende promuovere. Il Consiglio stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento del Comitato e ne nomina il coordinatore.
Art. 18
Scioglimento
1. L’Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento del Gruppo Storico con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio Sociale e la sua devoluzione.
2. È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo del Gruppo Storico, in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, ad altra associazione di volontariato operante in identico o analogo settore.
Art. 19
Norme finali
1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del codice civile, della legge nazionale 266/1991, della normativa regionale e provinciale in materia.
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